Colonnine di ricarica auto elettriche, aliquota IVA ordinaria o agevolata?

Colonnine di ricarica auto elettriche per uso privato, si applica l’aliquota IVA al 10% o al 22%?

Si applicano solo nel caso in cui si soddisfino “esigenze e interessi collettivi di primario spessore” è possibile beneficiare delle agevolazioni sull’imposta sul valore aggiunto. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 218 del 14 luglio 2020 (che puoi leggere qui).

Stessa regola è valida anche per le installazioni ad uso aziendale.

Aliquota IVA ordinaria anche per le aziende?

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un contribuente che ha intenzione di procedere con l’installazione di un impianto fotovoltaico e di una colonnina di ricarica per auto elettriche.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la corretta aliquota IVA, al 10% o al 22%, da applicare, anche nei casi in cui ad acquistare sia un soggetto con partita IVA che ricarica i propri mezzi aziendali o strumentali.

Con la risposta all’interpello numero 218 del 14 luglio 2020, l’Amministrazione finanziaria mette in chiaro le regole da seguire. A determinare la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% è la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore.

Secondo quanto stabilito dal numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, sono soggette all’aliquota ridotta del 10% le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;(...); impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eolica; ....”.

L’articolo 17 -sexies), comma 1, della legge numero 134 del 2012 include tra le opere di urbanizzazione primaria anche “le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private”.

Ma l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non possono rientrare in questa categoria tutte le installazioni di colonnine di ricarica per auto elettriche senza distinzioni.

Nel testo si legge:

Sono opere di urbanizzazione primaria a condizione che soddisfino esigenze e interessi collettivi di primario spessore nel senso prima chiarito.
Nel caso di specie, si ritiene che manchi questa condizione.
Secondo quanto affermato dal Contribuente, le colonnine di ricarica del veicolo
elettrico sono destinate esclusivamente ad uso privato e pertanto non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria, agevolabili con l’applicazione
dell’aliquota IVA del 10.

Le stesse regole per l’accesso all’aliquota IVA agevolata valgono in caso di acquisto da parte di un soggetto con partita IVA che utilizza la colonnina per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.

Detrazione e aliquota IVA agevolata: a quali condizioni?

Se da un lato l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto sulla possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata alle colonnine di ricarica per le auto elettriche, dall’altro lascia anche spazio a un’eccezione.

Se le colonnine di ricarica sono fornite e installate insieme all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, la fornitura può rientrare nel campo di applicazione dell’aliquota IVA del 10% prevista per “gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”.

Inoltre, sul fronte delle agevolazioni previste per le colonnine di ricarica per le auto elettriche non può mancare un riferimento alla possibilità di beneficiare della detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.

Una riduzione pari al 50% delle spese sostenute sia per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF che dell’imposta sul reddito delle società, IRES, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Luglio 2020

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